La riduzione della aliquota IVA sui beni necessari per fronteggiare l’emergenza
Nel Decreto Rilancio troviamo una novità rilevante che riguarda la disapplicazione, sino al 31 dicembre 2020, dell’IVA sulla cessione di numerosi beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I medesimi beni dall’anno prossimo sconteranno invece a regime l’aliquota IVA ridotta del 5%.
Per quanto riguarda la prima misura, come si legge nella relazione tecnica di accompagnamento del provvedimento, viene introdotta l’applicazione di una aliquota IVA pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l’impatto della pandemia.
In particolare l’art.124, comma 2 del D.L. Rilancio dispone che, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sull’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, ai sensi del’art.19, comma 1, del D.P.R. n.633/72, le cessioni dei seguenti beni:
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici chirurgici e camici impermeabili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;
- carrelli per emergenza;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- ecotomografo portatile;
- elettrocardiografo;
- estrattori RNA;
- laringoscopi;
- mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3;
- maschere per la ventilazione non invasiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- perossido al 3% in litri;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- provette sterili;
- sistemi di aspirazione;
- strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico;
- soluzione idroalcolica in litri;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- termometri;
- tomografo computerizzato;
- tubi endotracheali;
- umidificatori;
- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva.
In particolare, viene accordata in via transitoria, alle cessioni dei beni sopra elencati, un regime di maggior favore, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA, conservando in capo al fornitore il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni dei beni e dei servizi afferenti dette operazioni esenti.
Il trattamento di esenzione con diritto alla detrazione, detto anche ad aliquota zero, comporta che il fornitore IVA da una parte non addebita l’IVA sulla cessione e dall’altra scarica l’imposta pagata a monte per acquistare, importare o produrre tali beni.
Detti beni vengono così immessi in consumo completamente sgravati dall’IVA fino alla fine dell’anno 2020.
Inoltre, in attesa di conferme da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che l’esenzione dall’IVA si dovrebbe applicare non solo alle cessioni effettuate nel territorio nazionale, ma anche agli acquisti intracomunitari e alle importazioni di tali beni.
Ciò in quanto l’art.42 del D.L. n.331/93 e l’art.68, comma 1, lett. c) del D.P.R. n.633/72 esentano dall’imposta, rispettivamente gli acquisti intracomunitari e le importazioni dei beni la cui cessione è esente nel territorio dello stato italiano.
L’esenzione della cessione dei beni sopra elencati si applica alle cessioni effettuate ai fini IVA (ai sensi del’art.6 del DPR n.633/72), dal 19 maggio 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. Rilancio), fino al 31 dicembre 2020, mentre a partire dal 1° gennaio 2021, gli stessi beni sconteranno l’aliquota IVA ridotta del 5%.
Infatti, l’art.124, comma 1, del D.L. Rilancio prevede che da tale data i beni saranno inclusi nella voce 1-quater della Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n.633/72 che elenca i beni e servizi la cui cessione o importazione è soggetta alla aliquota IVA del 5%.