CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO E ACQUISTO DPI

Il DL Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020 e contiene 266 articoli.

Il provvedimento normativo sulle “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché  di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” conferma quanto già anticipato nella bozza circolata nei giorni scorsi circa il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione e DPI.

Vediamo i dettagli sul tema, regolamentato nel DL Rilancio.

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Questo aspetto viene disciplinato all’articolo 120 che si compone di 6 commi ed elenca gli interventi e i soggetti verso i quali è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80 mila euro.

L’obiettivo è quello di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, verso:

- i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 Decreto Rilancio (bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema…),

- le associazioni,

- le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore.

Gli interventi necessari, per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, che rientrano nel credito d’imposta adeguamento luoghi di lavoro e identificati nel Decreto Legge Rilancio, sono:

- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,

- quelli per l’acquisto di arredi di sicurezza,

- gli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa,

- quelli per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Al comma 2 dell’art.120 viene precisato, inoltre che il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta.

In successiva fase verranno identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa e delle condizioni previste dalla Comunicazione delle Commissione europea del 19 marzo 2020-C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e per successive modifiche.

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E DPI

Con l’articolo 125 viene regolamentato il credito d’imposta, nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60 mila euro, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Tra le spese ammissibili al credito d’imposta in questione, rientrano quelle per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

- l’acquisto e l’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

- l’acquisto e l’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Come utilizzare il credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI?

Il credito di imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 4 rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione DL Rilancio, l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine del rispetto del limite di spesa pari a 200 milioni di euro.

Il comma 5 dell’articolo 125, prevede l’applicazione della misura nell’ambito della  Comunicazione delle Commissione europea del 19 marzo 2020-C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, e successive modifiche.

Il comma 6 abroga l’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l’articolo 30 del decreto-legge n. 23 del 2020.